Entrerà in vigore il 3 luglio prossimo il Decreto Ministeriale n. 69 del 28 marzo 2018 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In applicazione al citato articolo del testo unico ambientale vi è la possibilità per un rifiuto di cessare di essere tale quando, dopo essere stato sottoposto ad un azione di recupero, purchè:

  1. sia comunemente utilizzato per scopi specifici;
  2. esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. il suo utilizzo non determini impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Affinchè questi criteri siano rispettati è necessario che il rifiuto recuperato risponda ai criteri comunitari a tal fine definiti o in mancanza di questi a specifiche norme definite dal Ministero dell'Ambiente.

A tal fine il Decreto Ministeriale n. 69 del 28 marzo 2018 fornisce prima di tutto una definizione di «conglomerato bituminoso» ossia:

il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

  1. da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
  2. dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

quindi definisce i seguenti criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

  1. e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
  2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.

Infine obbliga il produttore a redigere al termini del processo produttivo di ciuascun lotto una Dichiarazione di Conformità (secondo il modello proposto all'allegato 2) che dovrà essere inviata all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, oltre ad essere conservata in sede.

I produttori che intendano procedera al recupero di tale categoria di rifiuti dovranno pertanto procedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DM n. 69 del 28 marzo 2018 ad effettuare comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè ad aggiornare la propria autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV dello stesso decreto legislativo.

Leggi il testo integrale del  Decreto Ministeriale n. 69 del 28 marzo 2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.