POSCon l'interpello n. 3/2016 la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali risponde ad un quesito formulato dalla Federcoordinatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza) in merito alle tempistiche di redazione del Piano Operativo di Sicurezza per le aziende di nuova costituzione.

L’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”. Secondo tale definizione il POS rappresenta la valutazione dei rischi per lo specifico cantiere cui il documento fa riferimento.
Il citato articolo 17 comma 1, lettera a) cui la definizione di Piano Operativo di Sicurezza fa esplicitamente riferimento sancisce che la valutazione dei rischi debba essere documentata e secondo i criteri definiti dall'art. 28 del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, che tra l'altro indica al comma 3-bis che "In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."
Pertanto dal combinato disposto dell'art. 89, comma 1, lettera h), dell'articolo 17 comma 1, lettera a) e dell'28 comma 3-bis sembrerebbe che la possibilità per le imprese di nuova costituzione di elaborare il DVR entro 90 giorni dall'inizio dell'attività sia estendibile altresì al Piano Operativo di Sicurezza.

In merito tuttavia la Commissione per gli Interpelli chiarisce che tale principio non sia applicabile al POS sia perchè non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [...]” (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.

Inoltre, in merito al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si sottolinea che, sebbene siano concessi alle imprese di nuova costituzione 90 giorni per l'elaborazione dello stesso, il Datore di Lavoro dell'impresa ha comunque l'obbligo di dare immediata evidenza mediante idonea documentazione che attesti:

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Leggi il testo integrale dell'interpello n. 3/2016 "Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ai POS"

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