gestione amiantoCon l'interpello n.10/2016 la Commissione per gli Interpelli formula interessanti chiarimenti in tema di amianto con particolare riferimento alla gestione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di impianti tecnici e produttivi.

A seguito della cessazione dell'impiego di amianto sancita dalla Legge 257/92 che altresì definiva gli interventi da attuare negli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, il DM 6 settembre 1994 ha regolamentato ed introdotto le metodologie tecniche riguardanti:

  • l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
  • il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;
  • il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
  • le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
  • le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.

In particolare il citato Decreto Ministeriale definisce quale campo di applicazione le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

A chiarimento e completamento della definizione del campo di applicazione era altresì intervenuta la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 la quale precisava che la normativa contenuta nel DM 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

A tale proposito Confindustria ha formulato istanza di interpello per conoscere se nella definizione di "impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici" siano altresì da annoverare anche gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite.

La Commissione per gli Interpelli chiarisce che la legge n. 257/1992 è rivolta ai soli edifici ed agli impianti posti a servizio degli stessi (ad es. impianti termici, idrici, elettrici), pur tuttavia permane in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori che dovrà essere pertanto garantita ottemperando:

  • nel caso di materiali contenenti amianto presenti nell'edificio o negli impianti tecnici funzionali allo stesso, agli obblighi sanciti dal DM 6 settembre 1994 e dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro
  • nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile, ai soli obblighi fissati dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Leggi il testo integrale dell'interpello n. 10/2016 su "ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994"

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