sorveglianza sanitaria romaCon il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 Agosto 2016 recante "Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori." si è provveduto all'ennesima modifica dei contenuti delle cartella sanitaria e di rischio, dei contenuti minimi del giudizio di idoneità, nonchè dei contenuti e delle modalità di trasmissione delle informazioni relative a i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Tralasciando in questo articolo i cambiamenti che riguardano direttamente ed esclusivamente il Medico Competente per i quali si rimanda ad una lettura più approfondita del testo normativo, si segnala invece un importante modifica riguardante il giudizio di idoneità che determina effetti direttamente riscontrabili da datori di lavoro e lavoratori.

Il Decreto in questione infatti con l'articolo 1 comma 1 lettera b elimina di fatto l'obbligo di firma del lavoratore sul giudizio di idoneità. Sino alla sua entrata in vigore il lavoratore doveva firmare una copia del giudizio di idoneità al fine di attestare l'avvenuta informazione circa l'esito del giudizio stesso e circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio stesso entro 30 giorni dalla notifica.

L'eliminazione del campo "Firma del lavoratore» e della relativa nota esplicativa, definendo l'allegato 3A i soli contenti minimi, non esclude che il Medico Competente ed il Datore di Lavoro possano comunque continuare ad avvalersi di tale, a parere del sottoscritto utile, strumento di attestazione di avvenuta informazione.

Leggi l testo integrale del DM 12 luglio 2016 "Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori."

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