valutazione campi elettromagnetici RomaIl Decreto Legislativo n.159 del 1° agosto 2016 recepisce interamente la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ed interviene aggiornando la precedente disciplina costituita dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2016 ed entrato in vigore il 2 settembre 2016, le disposizioni in esso contenute vanno a sostituire interamente gli articoli dal 206 al 212 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro introducendo altresì un nuovo articolo, ossia il 210 bis.

Sebbene siano introdotti alcuni cambiamenti, il D.Lgs.159/2016 mantiente comunque inalterato l'approccio alla valutazione precedentemente previsto dal capo IV del titolo VIII del testo unico, stabilendo che in prima istanza il superamento dei Valori Limite di Esposizione possa essere verificato sulla base della documentazione e delle informazioni disponibili e solo qualora queste ultime non siano sufficienti a garantire il rispetto dei Valori Limite di Esposizione si dovrà procedere ad una valutazione approfondita che preveda una campagna di misurazioni.

La prima importante novità riguarda la dettagliata definizione degli effetti dei CEM suddivisi in effetti biofisici diretti (effetti termici, effetti non termici, corrente negli arti) ed effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi impianti o dispositivi medici portati sul corpo, rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici, innesco di detonatori, incendi ed esplosioni).
I Valori Limite di Esposizione (VLE) sono poi distinti in "VLE relativi agli effetti sanitari" e "VLE relativi agli effetti sensoriali".

I Valori di Azione (VA),definiti per i campi elettrici e per i campi magnetici, sono distinti in "Valori di Azione inferiori" e "Valori di Azione superiori".
Per il campo elettrico entrambi i VA garantiscono il rispetto dei VLE, tuttavia i VA inferiori determinano l'assenza di scariche elettriche nell’ambiente di lavoro mentre i VA superiori non assicurano l’assenza di scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di protezione di cui all’articolo 210, comma 5.
Per i campi magnetici invece i VA superiori garantiscono il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali ed inoltre assicura che non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifiche minori e transitorie dell’attività cerebrale; i VA inferiori garantiscono per le frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali , mentre per le frequenze al di sopra di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari.
Il D.Lgs. 159/2016 introduce altresì i Valori di Azione per l’induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti, utilizzabili, fermo restando la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore, in caso di esposizione strettamente confinata agli arti, per garantire il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti.

Altra importante novità riguardano le misure che il datore di lavoro dovrà applicare in seguito alla valutazione dei rischi per eliminare o ridurre il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare la nuova stesura dell'articolo 210 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro introduce l'obbligo, in caso di superamento dei VA e nel caso non sia possibili dimostrare il rispetto dei VLE, di definire ed adottare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari.

Quelle elencate costituiscono le principali, ma non uniche, novità introdotte dalla nuova disciplina sui campi elettromagnetici tuttavia per un'analisi dettagliata delle stesse si rimanda ad una lettura completa ed approfondita del nuovo disposto normativo.

Leggi il testointegrale del D.Lgs. 152/2006 "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE"

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