elettro medicaleUna pubblicazione realizzata da INAIL a cura del "dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici" si è soffermata sulle caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici installati in locali medici, focalizzando l'attenzione sugli aspetti connessi alle verifiche degli stessi.

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la protezione dei lavoratori dai rischi elettrici che possono derivare dagli impianti e dalle attrezzature installate ed utilizzate nonchè dai materiali elettrici (art. 80 del D.lgs. 81/2008).

Al fine di perseguire e documentare il raggiungimento di tale obiettivo, così come per tutti i rischi presenti in azienda, il datore di lavoro si adopera per eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi e provvede alla redazione di un documento di valutazione dei rischi che annoveri altresì al suo interno le misure di prevenzione nonchè i dispositivi di protezione collettivi e individuali adottati e le procedure lavorative adeguate alla riduzione dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro adotta per ridurre il rischio di elettrocuzione vanno necessariamente annoverate le attività di manutenzione e controllo/verifica.
In merito alle attività di verifica le stesse possono essere di diversa tipologia:

  1. prima verifica effettuata dall'installatore prima di rilasciare la dichiarazione di conformità allo stato dell’arte ai sensi del DM 37/08, tale prima verifica può essere assimilata ad un collaudo/omologazione dell'impianto. Una volta ottenuta la dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dalla messa in servizio dello stesso, il datore di lavoro dovrà provvedere a trasmetterla all'organismo competente (INAIL) per attivare le successive fasi di verifica;
  2. prima verifica a campione effettuata dall'INAIL. Una volta ricevuta la denuncia dell'impianto l'INAIL potrebbe effettuare una verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  3. verifica periodica. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di far eseguire, da soggetti appositamente individuati nell’ambito di applicazione del DPR 462/2001, una verifica periodica sugli impianti di terra e sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sancito dall’art. 4 del citato DPR. La verifica deve essere:
    • biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
    • quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
  4. verifiche straordinarie sancite dall'art.7 del DPR 461/2001 effettuate nei casi di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto o richiesta del datore di lavoro.

Discorso differente invece merita l'esecuzione dei controlli (distinti dalle “verifiche” ai sensi del DPR 462/2001) che il datore di lavoro deve eseguire affinché gli impianti elettrici nella loro interezza (inclusi gli impianti di terra) e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Infatti per tale attività la normativa applicabile non fissa una periodicità ma stabilisce che il controllo, finalizzato alla verifica dello stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza debba essere effettuato secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, art. 86, comma 1).

Consulta il testo integrale del documento "Impianti elettrici nei locali medici: verifiche"

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