pollutionPubblicato a Marzo del 2014 ed entrato in vigore dal 11 Aprile 2014, il Decreto Legislativo n. 46 del 4 Marzo 2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, ha introdotto modifiche sostanziali al Testo Unico Ambientale in materia di emissioni in atmosfera, incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Di seguito un'analisi delle principali modifiche apportate.

  • L'AIA non è più destinata ai soli impianti bensì alle installazioni definite quali unità tecniche permanenti, in cui sono svolte una o più attività e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. Pertanto sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale anche le attività accessorie sia pur condotte da un gestore diverso da quello che conduce l'installazione AIA;
  • Integrato ed ampliato l'allegato VIII alla parte II del codice ambientale che individua le attività soggette all'obbligo di Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • La determinazione dei Valori Limite di Emissione (VLE) effettuata dalle autorità competenti deve essere effettuata sulla base delle considerazioni in merito alle migliori tecniche disponibili (BAT) tuttavia è possibile fissare VLE meno severi a condizioni che si dimostri che l'adozione dei livelli associati alle BAT comporti oneri eccessivi in relazione ai benefici ambientali ottenuti;
  • L'applicazione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili può essere riconosciuta, non più dall'autorità competente, ma da uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera;
  • Qualora l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore dovrà elaborare una relazione relativa alle stesse sostanze pericolose trattate che contenga informazioni sullo stato della qualità del suolo elabori  delle acque sotterranee. I contenuti della relazione saranno stabiliti da specifici Decreti Ministeriali;
  • Il gestore dell'AIA ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti e l'ente responsabile degli accertamenti in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente e di adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
  • La procedura di rilascio prevede che l’autorità competente debba pubblicare sul proprio sito internet almeno il contenuto della decisione, una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se sono stati fissati VLE meno severe, i motivi di questa decisione. Inoltre sullo stesso sito dovrà inoltre pubblicare, entro 15 giorni dall'avvio, l'annuncio di avvio del procedimento. Il rinnovo è stato sostituito con un riesame periodico dell’autorizzazione relativo a tutta o parte dell’installazione previsto entro quattro anni dalla pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, dopo 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (tale termine diventa di 12 anni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001 e 16 anni per le installazioni registrate EMAS);
  • L'Autorizzazione Integrata Ambientale deve contenere al suo interno i Valori Limite di Emissione, le condizioni di autorizzazioni e requisiti di controllo fissati sulla base delle conclusioni delle BAT, la possibilità di stabilire il numero massimo, la massima durata ed intensità di superamenti dei VLE che non danno luogo ad una situazione di incidente, eventuali ulteriori disposizioni e misure obbligatorie per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la gestione dei rifiuti e per la riduzione dell'impatto acustico. Inoltre va definita tra i controlli programmati almeno una ‘ispezione ambientale completa’ e controlli programmati almeno ogni 5 anni per le acque superficiali ed ogni 10 per il suolo. Devono essere definite le condizioni per assicurare il ripristino del sito alla cessazione definitiva delle attività svolte nell’installazione;
  • Il gestore deve informare, preventivamente alla realizzazione degli interventi, l’autorità competente e l’autorità di controllo in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, di valutazione di impatto ambientale o in materia urbanistica, specificando le motivazioni in base alle quali si ritenga che gli interventi non comportino effetti sull’ambiente e/o non siano in contrasto con le prescrizioni già fissate nell’AIA;
  • Revisione dell’ art. 29-quattuordecies con il fine di rendere le sanzioni più proporzionali, coordinate ed allineate, dove più severe, con le sanzioni previste dalle discipline specifiche.

Consulta il testo integrale del D.Lgs. 46/2014 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)