La Commissione degli Interpelli ha risposto ad un quesito formulato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza in merito all'obbligatorietà per il datore di lavoro di predisporre sempre misure di protezione collettiva così come previsto dall'art. 148 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) implementare in ottemperanza all'art. 111  dello stesso Decreto Legislativo.

La Commissione dopo una ricognizione dei principali articoli in materia (articoli 15, 75, 111 e 148 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) sancisce l'assenza di contrasto tra i citati articoli ribadendo l'obbligatorietà di adottare, nei cantieri temporanei e mobili, dispositivi di protezione collettiva (DPC) essendo l'articolo 148 una disposizione speciale rispetto alla disposizione generale stabilita dall'articolo 111.

Si riporta di seguito il testo dei citati articoli del Testo Unico:

  • art. 15  comma 1, lettera i) -  “Misure generali di tutela” - "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";
  • art. 75 - "Obbligo di uso"- "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro";
  • art. 111 comma 1, lettera a) - “Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota” - “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”
  • art. 111 comma 6 - “Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota” - “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.";
  • art. 148 comma 1 - “Lavori speciali” - “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”;
  • art. 148 comma 2 - “Lavori speciali” - “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti  a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;

Leggi il testo integrale dell'interpello "obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008"

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