Aggiornato elenco degli esperti qualificati e dei medici autorizzati

radiazioni ionizzanti - sicurezza sul lavoro RomaPubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione sicurezza sul lavoro, l'elenco degli esperti qualificati e dei medici autorizzati.

Tali figure professionali, istituite dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 230/95 integrano l'organigramma aziendale in materia per la sicurezza sul lavoro, affiancando il Datore di Lavoro, ed integrando l'operato di Medici Competenti ed Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in tutte quelle aziende in cui sono presenti radiazioni ionizzanti.

A tal proposito si ricorda che in materia di radiazioni ionizzanti il comma 3 dell'art. 180 del Capo I del Titolo VIII relativo agli agenti fisici del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro rimanda interamente all'applicazione del Decreto Legislativo n. 230 del 1995 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"

Il D.Lgs. 230/95 definisce all'art. 61 i seguenti obblighi per il Datore di Lavoro, i Dirigenti per la sicurezza ed i Preposti alla sicurezza:

  • attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal D.Lgs. 230/95 e sue applicazioni;
  • prima dell'inizio dell'attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato (EQ) una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
  • radioprotezione inerenti alle attività stesse (obbligo in carico al Datore di Lavoro);
  • provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
  • provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione;
  • predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
  • fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
  • rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,
  • delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne;
  • provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di sorveglianza e d iprotezione;
  • provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;+
  • fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso.

Per l'adempimento di tali obblighi, ad eccezione di quelli relativi al comportamento dei lavoratori, il Datore di Lavoro, e Dirigenti ed i Preposti si avvalgono dell'Esperto Qualificato e dei Medici Autorizzati e Competenti.

Consulta il testo del Decreto Legislativo n. 230 del 1995

Consulta gli elenchi degli Esperti Qualificati e dei Medici Autorizzati

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