SistriPubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio del 2016 il Decreto n. 78 del 30 marzo 2016 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il Decreto entrerà in vigore l 8 giugno 2016 e sostituisce il DM n.52 del 18 febbraio 2011 «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

La principale novità introdotta dalla normativa riguarda la possibilità di movimentare i rifiuti immediatamente dopo la comunicazione al SISTRI senza dover attendere i tempi fissati (4 ore per la comunicazione da parte del produttore e 2 ore da parte del trasportatore) per la comunicazione nel caso di rifiuti pericolosi.
È confermato invece l'elenco dei soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI ossia i soggetti individuati dall'articolo 188-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ossia "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi".

Leggi il testo integrale del DM 78 del 30 marzo 2016 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi
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