ascensori e montacarichiCon il DPR n.8 del 19 Gennaio 2015 ed il DM del 9 marzo 2015 sono state apportate importanti modifiche alla disciplina che regola la messa in esercizio e le verifiche periodiche degli ascensori destinati al trasporto di persona.

Entrambe le normative riguardano nel dettaglio gli ascensori in servizio pubblico ed integrano la normativa già presente per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

La normativa di riferimento è rappresentata dal DPR n.162 del 30 aprile 1999 il quale tuttavia recepiva in maniera incompleta la direttiva 95/16/CE limitando il campo di applicazione delle disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi ai soli ascensori in servizio privato; pertanto il DPR n.8 del 19 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio ed entrato in vigore l’8 marzo scorso, ha esteso il campo di applicazione del capo II altresì anche ad ascensori e montacarichi in servizio pubblico.
Lo stesso DPR inoltre apporta altre due modifiche:

  • inserendo la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti che possono eseguire le verifiche periodiche obbligatorie per il mantenimento in esercizio degli ascensori;
  • introducendo nel testo del nuovo regolamento l’art. 17-bis con il quale si procede ad una semplificazione delle procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione degli ascensori.

Il DM 9 marzo 2015, dal titolo "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone." il quale regola per tale tipologia di ascensori, dedicando a ciascuna di queste uno specifico articolo, le fasi di apertura al pubblico, esercizio, manutenzione e verifica e controllo periodico.
Di particolare interesse è la fase di controllo periodico descritta all'art.5 che si articola in:

  • verifica quotidiana: ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto;
  • controllo semestrale: almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio.
  • controllo triennale: ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale o dell'ente locale delegato, agli effetti della regolarità dell'esercizio.

Consulta il testo integrale del DPR 19 gennaio 2015, n. 8 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonchè della relativa licenza di esercizio."

Consulta il testo integrale del DM 9 marzo 2015 "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone."

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