formatoreCon l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sono stati identificati i criteri che devono possedere i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; alla luce di tale decreto, perr poter essere qualificato, il docente dovrà dimostrare di possedere un diploma di scuola media superiore e di ottemperare ad uno dei sei requisiti definiti dallo stesso.

Il citato decreto individua inoltre tre distinte aree tematiche di formazione ed è proprio su tale aspetto che verte l'istanza di interpello formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale chiede di conoscere se un Ingegnere, che svolga attività professionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possa svolgere, in base al proprio titolo di studio e profilo professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste.

La Commissioneha chiarito con l'interpello n.2/2015 che il docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza deve dimostrare il possesso di uno dei sei criteri definiti dal decreto 6 Marzo 2013 per ciascuna delle aree tematiche (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) nell'ambito delle quali svolgerà attività di formazione.

Leggi il testo integrale dell'interpello 02/2015

Consulta il testo completo del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

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