gazzetta ufficialeCon l'approvazione del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" sono state introdotte importanti modifiche all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito le principali modifiche racchiuse nell'articolo 20 del citato decreto legislativo:

  • Lavoro accessorio (modifiche al comma 8 dell'articolo 3): la modifica interviene specificando che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà essere applicato ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese o professionisti, mentre in tutti gli atri casi si dovrà applicare esclusivamente l'art. 21 dello stesso Decreto Legislativo;
  • Volontariato (modifiche al comma 12-bis dell'articolo 3): Il regime di tutela più limitato previsto dall'art. 21 del D.Lgs.81/2008 si applica altresì ai volontari delle associazioni religiose ad ai volontari accolti nell'ambito di programmi internazionale di educazione non formale;
  • Datore di lavoro addetto alla gestione delle emergenze (abrogazione del comma 1-bis dell'art.34 e modifiche al comma 2-bis): Con le modifiche apportate si consente al Datore di Lavoro di ricoprire il  ruolo di addetto antincendio e/o di addetto al primo soccorso indipendente dal numero di lavoratori occupati;
  • Registro infortuni (modifiche all'art.53 comma 6): Abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni a partire dal dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act;
  • Sanzioni per omessa Sorveglianza Sanitaria e/o formazione dei lavoratori (integrazioni all'art.55): nel caso in cui il Datore di Lavoro o il Dirigente non ottemperino agli obblighi di sorveglianza sanitaria e/o di formazione dei lavoratori previsti dall'art. 18 comma 1 lettera g e dall'art.37 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;
  • Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (inserimento dell'art.73-bis): sono colmati alcuni vuoti normativi in materia e si disciplinano, mediante specifico Decreto Ministeriale, i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati;
  • Formazione del CSP e del CSE (integrazioni all'art.98 comma 3): il modulo giuridico (28 ore) e l'aggiornamento dei coordinatori nei cantieri edili potranno essere effettuati on-line;
  • Valutazione del rischio rumore (modifiche all'art. 190 comma 5-bis): per la valutazione del rischio in oggetto l'emissione sonora di attrezzature, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.

Consulta il testo integrale del decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

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