formazione SSLIl Decreto Interministeriale del 6 marzo 2012 individua le modalità con le quali il formatore-docente debba aggiornarsi definendo che "Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza."

In merito alle modalità di aggiornamento  la Commissione per gli Interpelli con l'interpello n.9/2015 risponde ad un quesito formulato dalla Federcoordianatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordianatori della Sicurezza) in merito al significato della parola "alternativamente".

Secondo la Commissione il legislatore con il termine alternativamente lascia al formatore-docente la possibilità di scegliere liberamente quale dei due strumenti ritenga più funzionali alla sua figura non intendendo, invece, in alcun modo che le due modalità debbano essere applicate in maniera alternata.

Leggi il testo integrale dell'interpello n. 9/2015

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