durcCon l'interpello 1/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde a due quesiti formulati dal Consiglio Nazionale degli Ingnegneri sulla corretta interpretatone da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del D.Lgs.81/2008, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di imprese o lavoratori autonomi nei cantieri.

Il primo dei due quesiti posti indaga sull'esatto significato del comma 10 dell'art. 90 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che recita:

"In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente."

e se la presenza di un DURC irregolare equivalga o meno ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi.
A tal proposito la Commissione per gli Interpelli chiarisce che, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso, e che, trattandosi il DURC di un certificato di regolarità, non potrà mai essere rilasciato un DURC irregolare, ma che lo stesso sarà rilasciato solo dopo un esito positivo della verifica che attesta la regolarità contributiva.
La COmmisione continua chiarindo altresì quali sono le modalità con cui tale documento deve essere richiesto indicando che:
- in caso di lavori privati, come previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, sarà il committente o il responsabile dei lavori a chiedere il DURC direttamente alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
- in caso di lavori pubblici, sarà la stazione appaltante ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D:P.R. n. 445/200.

Il secondo quesito riguarda il secondo periodo del comma 10 dell'art. 90 del Testo Unico ossia "L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.".
In particolare si chiede di conoscere se da parte delle amministrazioni concedenti, in caso di ricezioni di DURC irregolare, sia possibile procedere alla sospensione del titolo abilitativo o se ciò sia possibile solo a seguito di accertamento da parte dell'organo di vigilanza.
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

Leggi il testo integrale dell'inteprello n. 1/2016 "Istanza: Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili"

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