inail webCon la circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 definisce le modalità di comunicazione degli infortuni di un solo giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

L'art.18 comma 1 lettera r del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro infatti sancisce l'obbligo per il Datore di lavoro o il Dirigente, ove designato ed appositamente incaricato, di "comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni...".

La comunicazione potra essere effettuata esclusivamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e mediante il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” messo a disposizione dall'INAIL a decorrere dal citato 12 ottobre 2017.
Al fine di guidare il Datore di Lavoro all'utilizzo del servizio la stessa INAIL a messo a disposizione dell'utente un manuale pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto - Guide e manuali operativi”.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.

Cosa fare se si riscontrano problemi tecnici al portale?

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

Cosa fare se l'infortunio si prolunga oltre i tre giorni?

Per i datori di lavoro con soggetti assicurati all’INAIL nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

Le sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.

Quali gli obblighi per il lavoratore?

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Leggi il testo integrale della circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 con oggetto "Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative."

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