Con la circolare n.43 del 12 ottobre 2017 l'INAIL stabilisce le modalità telematiche di trasmissione e di aggiornamento dei registri di esposizione ad cancerogeni e mutageni e biologici istituiti dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 243, 260 e 280 del D.Lgs.81/2008.
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro infatti stabilisce che il datore di lavoro istituisca ed aggiorni:

  • un registro all'interno del quale siano iscritti i lavoratori per i quali la valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni determini la necessità di sorveglianza sanitaria e che per ciascuno si definisca l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente (art.243 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Nello steso registoro sono altresì iscritti i lavoratori esposti ad amianto che effettuano attività di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, la valutazione dei rischi abbia accertato che l’esposizione sia stata superiore a ad un decimo del valore limite indicato all'art.254 del medesimi decreto legislativo, o i lavoratori, che a causa di eventi imprevedibili o incidenti, siano stati esposti ad un'esposizione anomala (art.260 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). La tenuta del registro aviene per il taramite del Medico Competente.
  • un registro all'interno del quale siano iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4 e che per ciascuno si definisca l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale (art.280 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). La tenuta del registro aviene per il taramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Considerato inoltre che il Decreto Ministeriale n.183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ha stabilito che il SINP provveda all’acquisizione telematica dei dati contenuti nei citati registri di esposizione, l’INAIL ha realizzato e reso disponibile dal 12 ottobre 2017 un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”.

In una prima fase il sistema on-line sarà esclusivamente disponibile ed utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre per gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo, possono provvedere all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.

Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva. I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Leggi il testo integrale della circolare INAIL n.43 del 12 ottobre 2017 con oggetto "“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento."

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