Firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo DPCM per l'introduzione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Al fine di garantire misure più stringenti per garantire la sicurezza sul lavoro il DPCM del 22 marzo 2020 determina la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali.

Sono escluse dal provvedimento di sospensione le attività annoverate dall'allegato 1 allo stesso DPCM.

Sono escluse dall'obbligo di sospensione le attività:

  1. funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 e quelle che erogano servizi di pubblica utilità ossia quelle volte a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione definite dalla legge n.146 del 12 giugno 1990. Tali attività hanno comunque obbligo di prcedere alla comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il quale può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
  2. di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
  3. degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Tali attività hanno comunque obbligo di prcedere alla comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il quale può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
  4. dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive

Per tali attività resta comunque l'obbligo di rispettare le misure di sicurezza sul lavoro previste dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Resta comunque la possibilità per tutte le attività che non rientrino nel citato allegato 1 di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Onde verificare se la propria attività è esclusa dall'obbligo di sospensione è necessario individuare il codice ATECO della propria attività desumibile dalla visura camerale.

Leggi il testo integrale del DPCM 22 marzo 2020 

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