"L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle le indicazioni del DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c) e del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020".
E' questa l'introduzione di un documento prodotto dalla Regione Lazio avente per oggetto "Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR".

 

Entrambi i documenti definiscono quindi le indicazioni rivolte al Datori di Lavoro, ai lavoratori ed ai preposti e quindi al Medico Competente.

Circa le linee di indirizzo rivolte al datore di lavoro entrambi i documenti se da un lato richiamano completamente le misure definite dal protocollo nazionale quali riduzione dei lavoratori e delle attività lavorative, contingentamento, utilizzo dei DPI, sanificazione ed informazione dei lavoratori, dall'altro si discostano da questo poichè individuano l'obbligo in capo al datore di lavoro di:

  • aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall'infezione da COVID-19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale;
  • aggiornare la formazione e l’informazione rispetto al rischio biologico e alle misure di prevenzione adottate utilizzando modalità a distanza, laddove necessario.;
  • provvedere agli obblighi di formazione dei lavoratori, informazione ed aggiornamento periodico solo ed esclusivamente in FAD, concedendo la possibilità di rinviarli qualora tale opzione non fosse applicabile.

La nota inoltre si discosta da quanto definito dal protocollo nazionale sul tema della sorveglianza sanitaria.

Il documento infatti dispone ghe il Medico Competente debba assicurare le visite a carattere di urgenza previste dall'art. 41, a titolo esemplificativo:

  • visite preassuntive/preventive;
  • per cambio mansione;
  • visite straordinarie su richiesta del lavoratore (particolare attenzione ai soggetti ipersuscettibili;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti;

permettendo il differimento, previo accordo con il Datore di Lavoro, per un tempo congruo a quello indicato dal DPCM 9 MARZO 2020 (3 aprile 2020) delle visite periodiche e limitando l'esecuzione delle stesse alle scadenze precedentemente pianificate a casi specifici a giudizio dello stesso Medico Competente.

L'esecuzione delle visite dovrà comunque rispettare quanto indicato dal protocollo condiviso del 14/03/2020, dall'ordinanza n.Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253.del 13 marzo 2020 ossia garantendo l'esecuzione in "idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d’attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici".

Leggi il testo integrale della documento "Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR"

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