In data 24 aprile 2020  è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" precedentemente sottoscritto il 14 marzo 2020 contenente le linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e permettere la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza sul lavoro.

Così come stabilito dalla precedente versione del protocollo per la sicurezza sul lavoro la prima misure di prevenzione e protezione consiste nell'eliminazione del rischio perseguibile limitando il numero dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e ricorrendo a tal fine a:

  • lavoro agile per le attività lavorative compatibili con tale modalità di lavoro;
  • ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Per tutte le attività, non sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, che richiedano la presenza di lavoratori presso i luoghi di lavoro è necessario invece adottare le seguenti misure previste dal protocollo.


1- Informazione dei lavoratori

L'informazione effettuata altresì affiggendo dépliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali dovrà riguardare:

  • il divieto di accesso ai luoghi di lavoro o di permanenza all'interno degli stessi qualora il lavoratore presenti uno stato febbrile (temperatura corporea oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e l'obbligo di comunicare al Datore di lavoro tale condizione;
  • il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di provenienza da zone a rischio o contatti con persone positive al virus
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • le misure adottate presso il luogo di lavoro per prevenire ogni forma di diffusione del contagio.

2 - Modalità di ingresso in azienda

Il datore di lavoro potrà sottoporre il personale (lavoratori, appaltatori ed ogni altro soggetto che ne abbia necessità) prima dell'accesso al luogo di lavoro alla rilevazione della temperatura corporea nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.
I lavoratori che hanno precedentemente contratto l'infezione da COVID 19 potranno essere riammessi nel luogo di lavoro solo previa presentazione di una certificazione medica che ne attesti la negativizzazione.

3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni

Fermo restando la necessità di limitare la massimo l'accesso a soggetti esterni (visitatori, fornitori, etc), il datore di lavoro dovrà definire delle specifiche procedure che definiscano modalità di ingresso, transito ed uscita dei fornitori al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. A tali soggetti dovrà essere vietato l'uso dei servizi igienici in uso ai lavoratori e potrà essere consentito esclusivamente l'uso di servizi igienici, quotidianamente puliti, ad essi dedicati.
L'azienda committente dovrà inoltre fornire a ciascun appaltatore l'informativa sul protocollo aziendale adottato e vigilare affinché lo stesso sia rispettato.

4 - Pulizia e sanificazione in azienda

In azienda dovrà essere assicurata un pulizia quotidiana ed una sanificazione periodica anche di tastiere, schermi touch e mouse.
Inoltre in tutte le aziende operanti in aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5 - Precauzioni igieniche personali

L'azienda deve garantire in appositi dispenser, collocati in punti facilmente identificabili, di soluzioni detergenti per le mani, anche preparabili in modo autonomo secondo le indicazioni dell’OMS.

6 - Dispositivi di protezione individuale

L'uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie ed ove necessario di ulteriori dispositivi di protezione individuale dovrà essere obbligatorio qualora non sia possibile il mantenimento di una distanza di sicurezza pari ad 1 metro. Inoltre è fatto obbligo di indossare una mascherina chirurgica durante la fruizione degli spazi aziendali comuni.

7 -Gestione degli spazi comuni

E' necessario contingentare l'accesso agli spazi comuni, quali mense, spogliatoi ed aree fumatori, e garantire all'interno degli stessi una ventilazione continua, e garantire all'interno degli stessi il mantenimento dalla distanza di sicurezza di 1 metro tra i lavoratori. Dovrà essere inoltre garantita una quotidiana pulizia ed una periodica sanificazione di tali luoghi avendo cura che tali attività riguardino anche le tastiere dei distributori di snack e bevande.

8 - Organizzazione aziendale

Come già specificato all'inizio del documento dovrà essere limitata al massimo la presenza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, rimodulando a tale scopo il processo lavorativo, e garantito, ove ciò non risulti applicabile, il distanziamento sociale, riconfigurando l'organizzazione degli spazi di lavoro limitando al massimo la condivisione degli ambienti.

9 - Gestione entrata ed uscita dipendenti

Favorire lo scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori e, ove applicabile, distinguere le porte di ingresso e di uscita.

10 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile. Inoltre sono vietate le riunioni in presenza e sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula.
A tale scopo sono sospese sino al termine dell'emergenza le scadenze relative alle attività di aggiornamento della formazione dei lavoratori previste ai sensi della normativa vigente.

11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al datore di lavoro o alle funzioni da questi individuate. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, e l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

12 - Sorveglianza sanitaria

E' necessario di procedere con le attività di sorveglianza sanitaria, rappresentando quest'ultima una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale ed avendo il Medico Competente, durante la stessa, la possibilità di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio nonché di informare e formare i lavoratori sulle corrette modalità per evitare la diffusione del contagio.


In ultimo si specifica che l'adozione del protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e la scelta delle misure da esso reviste dovrà essere frutto della collaborazione con RSPPMedico Competente ed avvenire previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Leggi il testo integrale del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"

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