L'ispettorato Nazionale del Lavoro con una specifica nota, prot. n. 12165 del 26 novembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di "lavoratore notturno". La corretta individuazione di tale tipologia di lavoratori ha importanti ricadute non solo in materia alla contrattazione collettiva, ma anche in materia di sicurezza sul lavoro, impattando tale tipologia di lavoro sui rischi cui lavoratori sono esposti e sulla necessità di adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

La normativa di riferimento per giungere ad una corretta identificazione di tale condizione è il D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro." il quale definisce con l'art.1 comma 2 lettera d) "periodo notturno" un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Alla luce di tale definizione possibile considerare "periodo notturno" i seguenti intervalli di orario di lavoro:

  • dalle 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo;
  • dalle 23:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
  • dalle 00:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Il medesimo Decreto Legislativo, alla lettera e) dell' stesso comma dell'art. 1, definisce "lavoratore notturno":

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Pertanto è possibile definire tre diversi casi per i quali sia possibile definire un lavoratore notturno:

  1. lavoratore che svolga stabilmente, in virtu del contratto di lavoro, tre ore del suo monte ore giornaliero nel periodo notturno;
  2. lavoratore che svolga nel periodo notturno l'attività lavorativa secondo le regole definite dalla contrattazione collettiva, in termini di ore giornaliere da effettuare nel periodo notturno e numero di giornate;
  3. lavoratore che svolga, in assenza di contrattazione collettiva, tre ore del suo monte ore giornaliero nel periodo notturno per almeno ottanta giorni l'anno.

La corretta individuazione del "lavoratore notturno" acquisisce una notevole importanza in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare nel processo di valutazione dei rischi ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione.

Sono difatti numerosi i disturbi che possono colpire tale categoria di lavoratori a causa dell'alterazione forzata del normale "ritmo biologico":

  • disturbi del sonno;
  • problemi digestivi;
  • rischio tumore - a tal proposito si ricorda che la IARC classificato il lavoro notturno in categoria 2A quale fattore "probabilmente cancerogeno";
  • stress;
  • disturbi cardiovascolari.

Tali effetti sulla salute sono incrementati per le lavoratrici che possono manifestare inoltre irregolarità dei cicli mestruali ed un incremento rispetto agli uomini nella tendenza a manifestare ansia, stress e disturbi del sonno.

E' pertanto compito del Datore di Lavoro, con l'ausilio di RSPP e Medico Competente, valutare dettagliatamente tale fattore di rischio ed annoverare tale analisi nel documento di valutazione dei rischi aziendale in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 28 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro che definisce quale oggetto di tale valutazione altresì i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

In considerazione dell'elevato livello di rischio connesso allo svolgimento del lavoro notturno, è lo stesso legislatore che ha definito un insieme minimo di misure di prevenzione e protezione che dovranno essere garantite quali:

  • limite massimo dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni fissato in otto ore in media nelle ventiquattro ore (Art.13 del D. Lgs.66/2003)
  • sorveglianza sanitaria - il lavoratore potrà essere infatti adibito alla mansione lavorativa che comporti prestazioni di lavoro notturno solo dopo che il medico competente abbia espresso un giudizio di idoneità che dovrà essere rivisto con un periodicità almeno biennale;
  • è fatto divieto di adibire a lavoro notturno le seguenti categorie:
    • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
    • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”;
    • lavoratrici gestanti “dalle ore 24 alle ore 6”, a partire dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza “fino al compimento di un anno di età del bambino”;
    • lavoratori minorenni.

Leggi il testo intergrale della Nota n. 1050 del 26 novembre 2020 del Ispettorato Nazionale del Lavoro "Lavoratore notturno – definizione – chiarimenti."

Leggi il testo integrale del D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro."

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