Aggiornamento degli Allegati XLII e XLIII del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell'adozione del nuovo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell'11 febbraio 2021.

Gli allegati oggetto del provvedimento definiscono rispettivamente "l'elenco e di sostanze e miscele e processi" che contribuiscono alla definizione di agente cancerogeno ed i valori limite di esposizione professionale stabiliti per gli stessi qualora la natura del processo di lavoro non permetta l'adozione di un sistema chiuso poiché tecnicamente impossibile.

Le modifiche agli allegati si sono rese necessarie al fine di dare attuazione alle disposizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro definite al livello Europeo definite dalle Direttive (UE) 2019/130 e 2019/983.

Le modifiche apportate all'allegato XLII hanno comportato l'inserimento dei seguenti nuovi processi che determinano la formazione di agenti cancerogeni:

  • lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
  • lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel

inserimenti che portano da 6 ad 8 il numero complessivo delle lavorazioni a rischio.

Le modifiche apportate all'allegato XLIII hanno comportato l'inserimento delle seguenti nuove sostanze per la quale è necessario determinare il rispetto di valori limite di esposizione professionale 

  • TricloroetileneTricloroetilene
  • 4,4'- Metilendianilina
  • Epicloridrina
  • Etilene dibromuro
  • Etilene dicloruro
  • Cadmio e suoi composti inorganici
  • Berillio e composti inorganici del berillio
  • Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
  • Formaldeide
  • 4,4’MetiIene-bis (2 cloroanilina) 2
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore,

Leggi il testo integrale del Decreto Ministeriale dell'11 febbraio 2021

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