A distanza di poco più di un anno dalla precedente stesura, è stato sottoscritto, il 6 aprile 2021, il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna le misure per contrastare e contenere la diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro e permettere la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo protocollo sostituisce integralmente la precedente stesura del 14 marzo 2020 confermando le misure in esso previsto ed introducendo alcune importanti novità.

Novità squisitamente formale riguarda la sostituzione del termine smart working con il termine lavoro agile. Di fatto rimane l'invito al ricorso, da parte delle imprese, al lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte dal domicilio del lavoratore o comunque a distanza. La misura riguarda in particolare tutte le attività professionali.

Variazioni sostanziali riguardano invece l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le trasferte.

Infatti in merito ai dispositivi di protezione individuale il protocollo condiviso al punto 6 sancisce l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche eo dispositivi di protezione di livllo superiore in tutti gli ambiente di lavoro, al chiuso o all'aperto, condivisi da più lavoratori. Si rammenta che invece la precedente stesura ne prevedeva l'obbligo solo ed esclusivamente in tutti gli ambienti in cui non era possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra i lavoratori.

E' stato eliminato nell'attuale versione del punto 8 del protocollo condiviso il divieto ad effettuare trasferte prescrivendo in merito alle pianificazione delle stesse che il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, "tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione."

Un'ulteriore novità riguarda le modalità di riammissione del lavoratore dopo un eventuale contagio. La procedura prevede che:

  • i lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero dovranno essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
  • la riammissione dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno portà avvenire solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 Leggi il testo integrale del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"

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