Con l’Interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito un importante chiarimento in merito alla corretta individuazione del livello di rischio ai fini della formazione dei lavoratori appartenenti al personale docente.
Il quesito, presentato dall’Università degli Studi di Udine, riguardava la possibilità di considerare i docenti come appartenenti alla categoria di rischio “basso” ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche quando fosse prevista una loro presenza, seppur saltuaria, nei reparti produttivi o nei laboratori dell’ateneo.
La Commissione ha precisato che la classificazione del rischio e, conseguentemente, la durata e i contenuti della formazione obbligatoria devono essere determinati sulla base delle risultanze del documento di valutazione dei rischi (DVR). Ciò significa che l’eventuale esposizione a rischi specifici, anche occasionale, comporta l’obbligo di un percorso formativo adeguato alla reale entità del rischio, non potendosi ricorrere automaticamente alla formazione per il rischio “basso”.
L’Interpello ribadisce così il principio di adeguatezza e specificità della formazione previsto dal D.Lgs. 81/2008, sottolineando il ruolo cruciale del consulente sicurezza sul lavoro nel supportare il datore di lavoro nell’analisi delle mansioni, nella corretta redazione del DVR e nella definizione dei percorsi formativi coerenti con i rischi effettivamente presenti.
In sintesi, anche una presenza non continuativa nei reparti produttivi o nei laboratori richiede una valutazione attenta e personalizzata, al fine di garantire una formazione realmente efficace e conforme agli obblighi normativi.