datore di lavoroLa Corte di Cassazione , Sezione IV, con la sentenza n° 4968 del 31 Gennaio 2014, ha ribadito un'importante principio in merito all'individuazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nelle società di capitali.

La Corte osserva che per tali società Corte in plurime sentenze, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Sebbene il consiglio di amministrazione abbia provveduto mediante una eventuale delega a conferire ad uno o più amministratori l'organizzazione e la gestione dell'azienda, attribuendo ad essi anche specifici poteri di deliberazione e di spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché come sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la delega stessa non esime il delegante dai doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio dei compiti attribuiti al delegato.

La Corte di Cassazione inoltre precisa che l'esclusione della riferibilità di eventi lesivi ai deleganti è applicabile solo qualora tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni e non quando siano determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo.

In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

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