Formazione Datore di Lavoro RSPPLa Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute del Ministero del Lavoro con l'interpello 14/2014 fornisce chiarimenti in merito ai soggetti che possono erogare corsi di formazione per Datore di Lavoro - RSPP.

Nel dettaglio l'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede che i corsi stessi possano essere effettuati esclusivamente da:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
  2. l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  3. l’INAIL;
  4. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  5. la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  6. altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
  7. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
  8. gli enti bilaterali e gli organismi paritetici;
  9. i fondi interprofessionali di settore;
  10. gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Nello stesso accordo si afferma che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione."

A tal proposito la Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per chiarire in maniera più dettagliata il concetto di "diretta emanazione" presente nel citato accordo e quello di "partecipate" presente nelle linee guida applicative ed integrative del 25 luglio 2012 ad esso associate.

La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute del Ministero del Lavoro, soffermandosi ad analizzare giuridicamente l'associazione in partecipazione ha affermato che tale forma contrattuale soddisfi i requisiti previsti dall'accordo Stato Regioni in materia poichè l'attività formativa condotta è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.

Leggi il testo completo dell'interpello...

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