criteri-qualificazione-formatoriPubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta al quesito, formulato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.

Nel dettagli viene richiesto alla Commissione degli interpelli di esprimersi in merito all'applicabilità del quarto criterio di qualificazione per il consulente del lavoro che abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi occupandosi altresì di salute e sicurezza sul lavoro e del quinto criterio per il consulente che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti.

In risposta la Commissione ricorda in prima istanza che tutti i 6 criteri previsti dal citato Decreto prevedono il rispetto del prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.

Inoltre per quel che riguarda il quarto criterio si procede con il ricordare che l'aver effettuato almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza non è di per se sufficiente al rispetto della normativa, poiché la stessa richiede che tale sub requisito sia affiancato inoltre dal possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti dì cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e da uno dei seguenti requisiti:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,  in materia di salute e sicurezza;
  • docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,  in qualunque materia;
  • affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Il punto quinto invece prevede per il docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

La Commissione sottolinea altresì un aspetto estremamente importante, quale la necessità che l'attività, nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, necessaria al rispetto di uno dei requisiti, sia stata svolta in modo, sia pur non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse.

Leggi il testo integrade dell'interpello n.21/20014 "I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

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