fornitura cementoCon la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla necessità/obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) o di partecipazione al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da parte delle aziende che si occupano della fornitura di calcestruzzo in cantiere.

Il punto di partenza è rappresentato dall'art. 96 "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro il cui comma 1 sancisce l'obbligo per "I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti" di redigere "il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)" precisando tuttavia al comma successivo che tale obbligo "non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26."

Di contro l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione" stabilisce con il comma 3-bis che sono esclusi dall'obbligo di redazione del DUVRI i servizi di mera fornitura di materiali o attrezzature.

Pertanto dal combinato disposto dei due articoli citati appare evidente come per le aziende che si occupano della "mera fornitura di materiali ed attrezzature" non vi sia l'obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di partecipare alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), fermo restando per tali aziende comunque l'obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Testo Unico.

Tuttavia affinchè possa essere escluso l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro citati configurandosi effettivamente una "mera fornitura" è fondamentale che il lavoratore dell'impresa fornitrice non partecipi "in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo" e non tenga ne manovri "la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”.

Pertanto, nel considerare servizi di fornitura di materiali e/o attrezzature e gli adempimenti connessi, è necessario che il committente verifichi in prima istanza che effettivamente si tratti di una “mera” fornitura oppure viceversa di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere), poichè solo nel primo caso non si potrà esigere il POS e redigere il DUVRI, provvedendo solo all'attuazione dei commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per chiarire e risolvere tale questione già nel 2001 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione della "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", con lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:
- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Leggi il testo integrale della nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Leggi il testo integrale della "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere"

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