infermiereLa Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) ha richiesto il parere della Commissione per gli Interpelli circa l'applicabilità della Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro agli studi professionali infermieristici.
Nel dettaglio le richieste riguardano:

  • la definizione di “lavoratore”;
  • l'individuazione del Datore di Lavoro;
  • l'eventuale applicazione del solo art. 21 del D.Lgs,81/2008 e s.m.i.;
  • la necessità di gestione dei rischi di interferenza presso le strutture esterne e/o presso il cliente.

Il punto di partenza per formulare un risposta al quesito è l’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha eliminato il divieto, sancito dalla Legge n.1815 del 23 Novembre 1939, di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” prevedendo quindi la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile (rispettivamente "delle società" e "delle imprese cooperative" .
Dal dicposto combinato delle due citate norme deriva che ad oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939.

Inoltre considerando:

  1. la definizione di lavoratore fornita dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ossia “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile...”;
  2. la definizione di Datore di Lavoro fornita dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ossia “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”;
  3. l'art. 299 del citato D.Lgs. il quale attribuisce i poteri direttivi ai soggetti che di fatto li esercitano;
  4. l'applicabilità del solo art. 21 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro esclusivamente ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile;

la Commissione, potendo formulare chiarimenti solo in merito a quesiti di ordine generale, asserisce che, per tali categorie di soggetti, l'unico strumento per poter determinare l'applicabilità della definizione di lavoratore, Datore di Lavoro e lavoratore autonomo ed individuare gli obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro che ne discendono è un'attenta analisi dell'organizzazione dello Studio Associato volta a determinare l'effettiva autonomia degli infermieri stessi.

Leggi il testo integrale dell'interpello "applicazione del D.Lgs. n.81/2008 agli studi associati degli infermieri"

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