sicurezza sul lavoro - tutela dei minoriIl 4 marzo 2014 è stato approvato il Decreto Legislativo n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI2.

Il D.Lgs. 39/2014, entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce alcuni adempimenti per il Datore di Lavoro di imprese che svolgano attività a contatto diretto e regolare con minori.

L'art.2 del Decreto Legislativo obbliga il Datore di Lavoro di tali imprese a richiedere in fase di assunzione, al soggetto cui verranno affidate attività a contatto con minori, il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori o di condanne per prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografico realizzato con minori, organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni.

Il datore di Lavoro che non ottempera a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

La norma inoltre modifica il D.Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica alla violazione dell'art. 609-undecies del codice penale (adescamento di minori).

Sulla norma è intervenuto altresì il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con il chiarimento dell'11 aprile 2014, ha stabilito in prima istanza che la norma non è retroattiva e pertanto si applica ai soli nuovi rapporti di lavoro, e che il suo campo di applicazione non può essere limitato alle sole tipologie di lavoro subordinato, bensì debba considerarsi esteso anche alle collaborazioni di natura autonoma, escludendo tuttavia dall'obbligo i datori di lavoro domestico.

La circolare inoltre chiarisce che la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale debba essere effettuata soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, escludendo pertanto tutti le attività per le quali il contatto non sia determinabile a priori e siano destinate ad un pubblico eterogeneo ed indifferenziato.

In ultimo è precisato che in attesa del rilascio del certificato, il Datore di Lavoro possa avviare il lavoratore all'attività lavorativa sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organismi di vigilanza.

Sebbene la normativa possa sembrare in prima istanza diretta principalmente diretta alla protezione dei minori in quanto fruitori dei servizi offerti dalle imprese, le misure individuate dalla stessa potrebbero avere un'elevata ripercussione in ambito di sicurezza sul lavoro.

Il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro infatti obbliga il Datore di Lavoro a procedere ad un'attenta valutazione dei rischi, che tenga conto anche delle differenze di età dei lavoratori e quindi dei rischi per i minori, alla redazione del DVR ed infine all'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

Alla luce di tali considerazioni, per tutte quelle aziende che impiegano direttamente minori o, nelle scuole, per le quali, in applicazione del D.Lgs. 81/2008, gli studenti che fanno uso di laboratori sono equiparati a lavoratori, un potenziale rischio da valutare potrebbe essere la violazione da parte di un lavoratore degli articoli del codice penale cui fa riferimento il D.Lgs. 39/2014 e una possibile misura di prevenzione e protezione potrebbe essere la verifica del certificato penale del casellario giudiziale.

Consulta il Decreto Legislativo n.39 del 4 marzo 2014

Consulta la circonalre n.9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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