impresa affidatariaRispondendo ad un'istanza presentata dall'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili ed in particolare su alcuni degli obblighi sanciti dalla normativa vigente circa la figura dell'impresa affidataria definita ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera i) come impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Il primo chiarimento riguarda la possibilità, confermata dalla Commissione per gli interpelli, che all'interno di uno stesso cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie.

In secondo luogo viene chiarito che un impresa affidataria non necessariamente debba essere anche impresa esecutrice, e pertanto è possibile l'affidamento di tutta l'opera a imprese lavoratori autonomi e/o subappaltatrici limitandosi a gestire queste ultime attraverso la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento mantenendo comunque l'obbligo di rispettare gli obblighi sanciti dall'art.97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il terzo quesito proposto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria da parte della committente.
In merito a tale adempimento l'art.90 comma 9 lettera a) del Testo Unico attribuisce al committente o al responsabile dei lavori l'obbligo di provvedere alla verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie secondo le modalità sancite dall'allegato XVII, il quale recita che per tali imprese (a condizione che non utilizzino proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata) dovranno indicare almeno il nominativo del soggetto, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97, pertanto la verifica debba essere incentrata esclusivamente sul possesso delle capacità organizzative.
Differente è il caso dell'impresa affidataria che svolge anche il ruolo di impresa esecutrice per la quale la verifica dovrà comprendere i documenti richiesti al punto 1 dello stesso allegato.

Infine l'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere si interroga su frequenza e modalità con la quale il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; a tale quesito la commissione risponde che le stesse debbano essere valutate in funzione della tipologia e della complessità delle lavorazioni da effettuare.

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