formazione SSLLa Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro con l'interpello 12/2014 fornisce chiarimenti in merito alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Nel dettaglio i quesiti formulati dalla Federazione Unitaria dei Titolari di Farmacia sulla possibilità da parte del datore di lavoro di poter svolgere la funzione di verificatore in caso di formazione erogata in modalità e-learning, di formatore anche per lavoratori di altre imprese dello stesso settore di attività ed inoltre richiede chiarimenti in merito alla modalità di verifica in presenza per il Datore di Lavoro (DL) che effettua la formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in modalità e-learning.

La commissione richiama in primis gli Accordi Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, i quali da un lato sanciscono che il formatore debba possedere i requisiti stabiliti dal successivo Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, dall'altro stabiliscono nel dettaglio come procedere all'organizzazione di un corso di formazione identificando altresì la necessita di una serie di soggetti:

  • il soggetto organizzatore del corso, ruolo che può essere ricoperto dal Datore di Lavoro;
  • il responsabile del progetto formativo, ruolo che può essere ricoperto dal docente stesso;
  • i docenti.

Alla luce di quanto stabilito dai citati accordi inoltre si evince che la verifica finale di apprendimento sia necessaria solo ed esclusivamente per preposti, dirigenti e DL/RSPP e non per i lavoratori a meno che questi ultimi non abbiano effettuato il corso in modalità e-learning.

In merito alla figura che può effettuare la verifica di apprendimento finale, la Commissione ritiene che questo soggetto debba avere le capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento. Tali capacità sono sicuramente possedute dal docente, che potrà essere altresì il datore di lavoro purchè in possesso dei requisiti stabiliti dal DI del 06/03/2013.

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