Sicurezza sul lavoro e Dipartimento della Pubblica SicurezzaLa Commissione per gli Interpelli ha pubblicato l'Interpello n. 11 dell’11 luglio 2014 in risposta ai quesiti, formulati dal Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, sull’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull’obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compitamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell’istituto della delega di funzioni".

In merito all'applicabilità del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, la Commissione sottolinea come l'art. 3 comma 2 del citato decreto Legislativo prevede che le disposizioni in esso contenute siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [omissis] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed il successivo comma sottolinea come in attesa di tali decreti sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Pertanto ad oggi è in vigore il DM 14 giugno 1999, n. 450 applicato tenendo tuttavia conto dell'art. 304 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 il quale sancisce che laddove vi siano rimandi a norme del D.Lgs. 626/94, tali rinvii sono riferiti alle corrispondenti norme del Testo Unico.

Il secondo quesito è invece articolato in più punti, al primo dei quali si richiede se sia necessario provvedere a predisporre una specifica documentazione che dimostri di aver proceduto ad una valutazione dei rischi e che attraverso una effettiva e concreta attività accertativa ne dimostri concretamente l'assenza.
A tale quesito la Commissione citando il contenuto dell'art.28 del D.Lgs. 81/2008 afferma che l'esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi”.
Inoltre si conferma che risulti altresì necessario procedere alla valutazione del rischio stress lavoro correlato (quesito 2 punto b) non incidendo le particolari esigenze organizzative disciplinate dal DM 450/1999 sull'obbligo di valutazione di tale rischio.
La Commissione conferma altresì la necessità di procedere alla formazione di tutti i lavoratori del Dipartimento della Sicurezza ed alla individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tenendo tuttavia conto delle indicazioni provenienti dall'ARAN.

Il terzo quesito proposto interroga la commissione sulla possibilità di delegare alcune attività in carico al Datore di Lavoro a soggetti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.
Tale possibilità viene negata essendo assenti i requisiti per la delega di funzioni previsti dall'art. 16 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.