abilitazione attrezzatureRispondendo ad un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri la commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti sui soggetti formatori che possano rilasciare l'abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro individuate dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Si coglie l'occasione per ricordare che il citato Accordo, in attuazione dell'art.73 comma 5 del Testo Unico provvede all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e definisce le modalità, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità della formazione, nonché stabilisce al punto 1.1 del paragrafo B) i soggetti formatori che possono svolgere tale attività e tra questi individua "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art.98 del D.Lgs. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra".

Tali associazioni, secondo la commissione per gli interpelli, dovranno essere connotate, nell'atto costitutivo, dall'assenza di finalità di lucro e riconosciute dall'ordine di riferimento (purché relativo alle figure professionali annoverate dall'art.98 comma 1 del Testo Unico), secondo procedure fissate a discrezione da quest'ultimo.

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