sorveglianza-sanitariaCon l'interpello n. 18/20014 l'unione sindacale di base dei Vigili del Fuoco chiede il parere della Commissione in merito alla possibilità di poter inviare il lavoratore alla visita di sorveglianza sanitaria, prevista dall'art.41 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, anche al di fuori del normale orario di lavoro ed in caso affermativo se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare tale attività debba essere retribuito come lavoro straordinario.

Assunto che la sorveglianza sanitaria è considerato sia un obbligo del datore di lavoro (art.18 del D.Lgs.81/2008) sia del lavoratore (art.20 lettera i del D.Lgs.81/2008), la Commissione osserva che se da un lato l'art. 41 del testo unico non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'orario di lavoro, dall'altro l'art.15 comma 2 dello stesso dello stesso testo stabilisce espressamente che "le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.".

Pertanto rispetto a quanto richiamato precedentemente, è parere della Commissione che tutte le attività di sorveglianza sanitaria debbano essere organizzate nell'ambito dell'orario di lavoro e della reperibilità del lavoratore ed, ove ciò non sia possibile per reali esigenze lavorative, il lavoratore dovrà essere considerato comunque in servizio per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei controlli previsti e quindi retribuito.

Leggi il testo integrade dell'interpello n.18/20014 "Visite mediche al di fuori degli orari di servizio"

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