RSPP internoLa commissione per gli interpelli in data 4 novembre 2014 ha risposto ad un quesito formulato dalla Confcommercio in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che in particolari casi (dettagliati dallo stesso comma) il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda debba essere obbligatoriamente interno.

In particolare il richiedente si interroga sul significato del termine "interno" e sulla necessita che, nei casi previsti dal citato articolo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro.

A tal proposito la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando quest'ultimo sia, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lo leghi al datore di lavoro, incardinato nell’ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

Nel testo dell'interpello è esplicita l'indicazione che sebbene il RSPP non sia un dipendente, questi deve essere quantomeno un lavoratore, chiaro è il riferimento alla definizione di lavoratore indicata all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Consulta il testo integrale dell'interpello n.24/2014 "Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008"

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