decreto capannoni e notifica preliminareCon il documento del 31 dicembre 2014 la Commissione per gli interpelli risponde ad un quesito formulato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza in merito alla possibilità che la notifica preliminare effettuata per i cantieri ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro possa sostituire la notifica per gli edifici o locali adibiti a lavorazioni industriali effettuata ai sensi dell'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo.

A tal proposito la Commissione sottolinea che le due notifiche abbiano obiettivi distinti avendo infatti la prima (obbligo sancito dall'art. 99), a carico del committente o del responsabile dei lavori, la finalità di rendere noti all'organismo di vigilanza (ossia l'Azienda Sanitaria Locale) i dati relativi al cantiere al fine di poter programmare gli interventi di controllo in un settore, quello delle costruzioni, caratterizzato da un elevato numero di infortuni; la seconda (obbligo sancito dall'art. 67), a carico del datore di lavoro, invece ha la finalità di informare l'organo di vigilanza sall'avvio di nuove attività con lo scopo di permettere a queste ultime di fornire preventivamente indicazioni tecniche volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori in esse impiegate.

In virtù di tali considerazioni si sottolinea come tali notifiche non siano assolutamente alternative.

Leggi il testo integrale dell'interpello n.26/20014 "Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”

{tortags,89,1}

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.