La valutazione del rischio rapina
L'articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro a valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" considerando nel processo di valutazione anche eventuali rischi che non siano dettagliatamente normati all'interno dello stesso Decreto Legislativo.
Pertanto, per le attività per le quali tale rischio sia effettivamente plausibile, occorre anche tener conto e valutare adeguatamente il rischio rapina, o meglio il rischio che i lavoratori possano subire traumi fisici e psichici nel corso e a seguito di tale evento.