Con la circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 definisce le modalità di comunicazione degli infortuni di un solo giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
L'art.18 comma 1 lettera r del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro infatti sancisce l'obbligo per il Datore di lavoro o il Dirigente, ove designato ed appositamente incaricato, di "comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni...".