Sorveglianza sanitaria "straordinaria" e visita degli ambienti di lavoro
Tra i compiti attribuiti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro al Medico Competente vi è quello di:
1. effettuare la sorveglianza sanitaria anche nel caso in cui "il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi" (art. 41 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
2. visitare "gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi" (art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Su questi due temi la CISL nazionale ha interrogato la Commissione per gli Interpelli chiedendo di conoscere se: