Una nuova scheda informativa redatta a cura dell'INAIL affronta l'importantissima relazione che sussite tra alimentazione e lavoro soffermandosi sulla rilevanza di questo fattore nell'insorgenza di alcune malattie croniche non trasmissibili (cardiovascolari, dismetaboliche, tumori).
Disponibile sulla piattaforma OiRA lo stumento interattivo online di valutazione dei rischi per gli uffici.
In applicazione dell’articolo 29 comma 6 quater del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, il quale definisce la necessita di individuare strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui gli strumenti informatizzati secondo il prototipo OiRA, è stato realizzato dal gruppo di lavoro nazionale ed approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il tool di valutazione dedicato al settore uffici.
Pubblicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 coordinato con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi. Il testo riporta un quadro complessivo delle principali normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli interpelli e circolari ad esso correlate. L'aggiornamento del documento annovera le seguenti novità:
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un importante circolare contenente le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
Visti i diversi incendi che nell'ultimo periodo hanno coinvolto diversi impianti di gestione dei rifiuti le linee guida in oggetto definiscono i criteri operativi e le buone pratiche utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti con lo scopo inoltre di fornire, a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo, adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo.
Con la circolare 1/2018 del dell’ 11/01/2018 l'Ispettorato del Lavoro fornisce importantissime indicazioni operative in merito allo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di addetto al primo soccorso ed adetto antincendio ossia sulla corretta applicazione dell'art. 34 comma 1 del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dopo la recente abrogazione della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, l'Ispettorato del Lavoro chiarisce come l'assunzione diretta da parte del Datore di Lavoro del ruolo di addetto al primo soccorso e di addetto antincendio
Proponiamo di seguito la versione aggiornata del documento “Indicazioni operative per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’Abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08” realizzato dal Comitato Regionale di Coordinamento che, ai sensi del comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni.
Il MUD "modello unico di dichiarazione ambientale" è l'insieme delle dichiarazioni annuali su produzione, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.
Con il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018" è stata pubblicata la modulistica e le istruzioni per la compilazione della stessa necessaria ad effettuare la dichiarazione.
Con la circolare n.43 del 12 ottobre 2017 l'INAIL stabilisce le modalità telematiche di trasmissione e di aggiornamento dei registri di esposizione ad cancerogeni e mutageni e biologici istituiti dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 243, 260 e 280 del D.Lgs.81/2008. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro infatti stabilisce che il datore di lavoro istituisca ed aggiorni:
Con la circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 definisce le modalità di comunicazione degli infortuni di un solo giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
L'art.18 comma 1 lettera r del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro infatti sancisce l'obbligo per il Datore di lavoro o il Dirigente, ove designato ed appositamente incaricato, di"comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni...".
Nel 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail aveva sviluppato una proposta metodologica per la valutazione e gestione del rischio Stress Lavoro Correlato di facile utilizzo per le aziende. A distanza di circa sei anni dalla sua prima pubblicazione l'INAIL ha provveduto ad aggiornare la metodologia sulla scorta delle novità scaturite dalle attività di ricerca dell’Inail, nonché dei risultati di monitoraggio ed approfondimento ottenuti in collaborazione con il Coordinamento tecnico interregionale e le Università coinvolte nel progetto CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dei i risultati delle analisi secondarie finalizzate all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti di valutazione.
La legionellosi costituisce un problema emergente in Sanità pubblica, essendo sottoposta a sorveglianza speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Comunità Europea e dell’Istituto Superiore di Sanità; si pensi che nel corso del 2015 sono pervenute all’ISS 1.569 schede di sorveglianza relative ad altrettanti casi di legionellosi di cui ben 158 nel Lazio.
Nonostante questi batteri siano stati scoperti da diversi anni, la legionellosi resta ancora una patologia poco conosciuta, soprattutto in ambito occupazionale.
Nuovo volume pubblicato dall’INAIL, realizzato da Contarp e Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila), con l’obiettivo di fornire strumenti operativi utili alla valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro ed al monitoraggio dei fattori stessi di pericolo. Il rischio biologico è trattato dai Titoli X e X-bis del Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro che impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare il rischio e di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione; in questo contesto il controllo ambientale dei livelli di contaminazione microbiologica è, in molti casi, uno strumento fondamentale da adoperare per conoscere le concentrazioni dei microrganismi presenti, escludere la presenza di eventuali patogeni e valutare l’efficacia delle misure delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Pubblicato in data 25 maggio 2017 sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 coordinato con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi. Il testo riporta un quadro complessivo delle principali normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli interpelli e circolari ad esso correlate. L'aggiornamento del documento annovera le seguenti novità:
Con l'introduzione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono numerose le Aziende Sanitarie Locali che si sono attivate per produrre delle guide per la redazione di tali documenti rivolte a micro-aziende dei più disparati settori produttivi. Pertanto dopo la pubblicazione di alcune guide rivolte a panifici ed acconciatori è questa la volta delle attività di installazione di impianti tecnologici. La guida prodotta dall'Azienda USL 1 di Massa Carrara è rivolta alle imprese che intervengono su impianti tecnologici (ad esempio idro-termici-sanitari, frigoriferi, fotovoltaici,antenne, condizionamento e climatizzazione dell’aria) effettuando sia nuove installazioni che manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Una pubblicazione realizzata da INAIL a cura del "dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici" si è soffermata sulle caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici installati in locali medici, focalizzando l'attenzione sugli aspetti connessi alle verifiche degli stessi.
Dopo la guida alla valutazione dei rischi per il comparto degli acconciatori, proponiamo un altro lavoro prodotto dal dipartimento della prevenzione dell’Az.USL 3 Pistoia in collaborazione con l'OPTA (Organismo paritetico territoriale dell'artigianato) hdal titolo "Salute e sicurezza nei panifici: indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate"
L'elevata frequenza delle patologie muscolo-scheletriche legata all'attività lavorativa dimostra come, troppo spesso, l'analisi dei rischi di natura ergonomica cui è esposto il lavoratore è tralasciata o sottovalutata. A tal proposito la svizzera SECO, centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni di politica economica, ha prodotto un'utile check-list per l'autovalutazione dell'ergonomia dei posti di lavoro e sollecitazioni fisiche.
Si rammenta che, seppure non vi sia al suo interno uno specifico titolo all'argomento dedicato, il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di:
Il dipartimento della prevenzione dell’Az.USL 3 Pistoia in collaborazione con l'OPTA (Organismo paritetico territoriale dell`artigianato) ha realizzato un utilissimo documento dal titolo "Salute e sicurezza degli acconciatori: indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate"
Il lavoro segue la bozza di documento di valutazione dei rischi introdotta dal documento ministeriale che definisce le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, comma 5, del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro adattandola alle esigenze delle aziende del comparto dell’acconciatura.
È entrato in vigore lo scoro 16 marzo il Decreto del Presidente della Repubblica n.23 del 10 gennaio 2017 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori".
Definite con il Decreto Ministeriale 21 Febbraio 2017 le norme tecniche di prevenzione per le attività di autorimessa. Il Decreto pubblicato il 3 marzo 2017 entrerà in vigore il 4 aprile 2017 e può essere applicato alle attività di autorimessa (area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta, e alla manovra di veicoli), esistenti alla data di pubblicazione dello stesso o di nuova costruzione, con una superficie complessiva coperta superiore a 300 m², individuate con il numero 75 dall'allegato I al DPR n.151 del 1 agosto 2011, n. 151.
Pubblicato il 15 febbraio 2017 in Gazzetta Ufficiale il DM n.264 del 13 ottobre 2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Il Decreto Ministeriale ha l'obiettivo di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e definisce specifici criteri per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha di recente emanato una nota (prot. 27569) con la quale definisce importanti chiarimenti in merito ai criteri di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento necessari a seguito delle modifiche apportare dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".
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